Statuto di Fronte Popolare

Approvato dal Secondo Congresso di Fronte Popolare, 27 giugno 2021

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Preambolo

Fronte Popolare è un’organizzazione d’avanguardia che opera per la ricomposizione di classe e lotta per contribuire a mettere fine allo sfruttamento degli esseri umani, al saccheggio e alla devastazione dell’ambiente, all’asservimento imperialista delle nazioni e dei popoli, al razzismo, al patriarcato, alla violenza di genere, al sessismo e a qualunque altra forma di oppressione.

Nello spirito della resistenza antifascista, dell’internazionalismo proletario e nella realtà della lotta di classe, perseguiamo l’obiettivo della piena valorizzazione della persona sia considerata singolarmente, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

In un contesto come quello odierno di atomizzazione di analoghe forze politiche, prendiamo atto della nostra non autosufficienza e offriamo il nostro contributo al più ampio processo aggregativo di soggettività che agiscano per il superamento del sistema capitalistico e per la costruzione della società socialista.

Assumiamo come base teorica il marxismo, il leninismo e gli sviluppi della loro cultura. In particolare, poniamo al centro della costruzione della nostra identità politica e ideale il pensiero gramsciano. Consideriamo l’indagine delle forme e delle vie della rivoluzione in occidente e la riflessione sulla questione dell’egemonia come il necessario punto d’avvio della ricerca, in cui siamo impegnati, per dar vita a un processo di trasformazione socialista nelle odierne condizioni che sperimentiamo in Italia, nel contesto delle interconnessioni inedite che, su scala planetaria e a livello continentale, contribuiscono a determinare relazioni strutturali, identità nazionali e culturali, dinamiche politiche.

Allo scopo di arricchire costantemente il nostro profilo culturale e di approfondire la nostra comprensione del mondo contemporaneo, delle contraddizioni che lo attraversano e delle prospettive per una sua radicale trasformazione, perseguiamo e pratichiamo relazioni feconde di confronto con tutte le correnti di pensiero comuniste, socialiste, democratiche, ambientaliste, femministe o di altra matrice che, sviluppando una critica dell’esistente, contribuiscono a definire e rafforzare il movimento reale per il suo superamento e la costruzione di nuovi rapporti sociali.

Ci consideriamo parte integrante del movimento operaio e rivoluzionario italiano e internazionale di cui assumiamo l’esperienza storica, analizzandone criticamente i successi e gli errori.

Ci impegniamo per fare da elemento di connessione tra le organizzazioni di classe, dal sindacalismo conflittuale all’associazionismo culturale, al neo-mutualismo e auto-organizzazione popolare.

Il presente Statuto regola la vita interna e il profilo organizzativo di Fronte Popolare. Ne consegue che la sua conoscenza, il suo rispetto e la condivisione dei principi che ispirano l’operato dell’organizzazione siano da considerarsi fattori imprescindibili da parte di ogni aderente per la realizzazione dei nostri obiettivi e attività programmatiche.

I. Principi generali

Art. 1 – Adesione a Fronte Popolare

Possono iscriversi a Fronte Popolare tutte le persone che, compiuto il quindicesimo anno di età, ne facciano richiesta e/o manifestino interesse nei confronti dell’organizzazione, condividendone e accettandone il programma politico e lo statuto. Le/gli iscritte/i si impegnano a operare attivamente per realizzare tale programma, a osservare lo statuto, a lavorare in un’articolazione dell’organizzazione e a pagare regolarmente la quota annua d’adesione.

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata alla Sezione cui la/il richiedente fa riferimento territorialmente, in base al luogo dove questi può svolgere attività di militanza. Qualora Fronte Popolare non sia presente con una Sezione sul territorio dal quale provenga una richiesta di iscrizione, la domanda va inoltrata all’Assemblea Politica (AP) che provvede a definire le modalità di iscrizione nel modo più adeguato al caso concreto e alle esigenze del richiedente.

Non è ammessa la contemporanea iscrizione a Fronte Popolare e ad altra organizzazione politica. L’iscrizione è altresì incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza.

Per le/gli iscritte/i residenti all’estero, la contemporanea iscrizione a Fronte Popolare e a un’organizzazione politica del paese di residenza deve essere autorizzata dalla Segreteria Centrale sulla base di una valutazione circa la compatibilità tra il carattere e le finalità di Fronte Popolare e dell’organizzazione straniera presa in considerazione.

L’ammissione a Fronte Popolare è deliberata dall’organismo dirigente della Sezione di appartenenza o, in sua assenza, dall’AP. L’ammissione deve seguire un periodo di pre-militanza della durata minima di tre mesi, durante i quali colei/colui che ha presentato la domanda di iscrizione svolge attività politica all’interno di una istanza di base dell’organizzazione, senza poter esercitare diritto di voto, al fine di vagliarne la compatibilità con la militanza politica, a necessaria tutela sia dell’organizzazione che della/del richiedente stesso.

L’ammissione della/del nuova/o iscritta/o è sancita dal rilascio della tessera, che sarà il documento identificativo della/del compagna/o.

L’ammissione di chi abbia svolto attività con incarichi dirigenziali in altre organizzazioni politiche deve inoltre essere sempre approvata dall’AP.

Nell’eventualità che una/un militante cambi residenza, deve prontamente darne comunicazione alla dirigenza della Sezione in cui è iscritta/o per permettere l’organizzazione del passaggio della/del militante alla Sezione cui la sua nuova residenza afferisce o comunque, in caso di assenza di una Sezione territoriale competente nel luogo del trasferimento, agevolarne l’assegnazione di ruolo più opportuna.

Art. 2 – Doveri e diritti della/del iscritta/o

Ogni iscritta/o a Fronte Popolare ha il dovere di:

  1. partecipare regolarmente e attivamente alle riunioni e all’attività di militanza stabilite dall’articolazione territoriale cui afferisce e contribuire alla realizzazione della linea politica nelle modalità stabilite con l’organizzazione stessa;
  2. svolgere attività che contribuiscano a rendere noti, alle persone delle realtà in cui opera, il programma, la linea, l’azione e le campagne, al fine di conquistare nuove adesioni al programma e all’azione dell’organizzazione;
  3. accrescere le proprie conoscenze teoriche del marxismo-leninismo sia individualmente che collettivamente, approfondire lo studio della storia del movimento comunista e operaio, tenersi costantemente aggiornata/o in merito alla linea politica dell’organizzazione;
  4. osservare la disciplina interna e il principio del centralismo democratico al fine di assicurare l’unità d’azione, ovvero il buon funzionamento dell’organizzazione, e la conseguente realizzazione degli obiettivi preposti; svolgere l’attività di militanza attenendosi al ruolo, alle funzioni ed ai compiti assegnatigli;
  5. esercitare la critica e l’autocritica al fine di migliorare l’attività collettiva e la propria;
  6. mantenere un comportamento di correttezza e franchezza nei confronti dell’organizzazione ed essere leale e fraterna/o nei confronti delle/dei compagni tutti;
  7. essere di esempio sia nella vita privata che nell’attività di impegno pubblico e di militanza nei confronti del prossimo, attraverso la propria correttezza, onestà e rettitudine morale, la solidarietà sociale e umana di cui dà prova e la disponibilità al continuo impegno;
  8. difendere l’organizzazione da ogni attacco e non divulgare all’esterno le questioni riservate. Le discussioni interne e le deliberazioni degli organismi dirigenti riguardano infatti la vita interna dell’organizzazione e dunque spetta agli stessi organismi dirigenti stabilire se, quando e attraverso quali modalità renderne pubblico il contenuto;
  9. partecipare alle organizzazioni di massa – sindacali, studentesche, associative – di riferimento indicate dall’organizzazione per motivi di affinità e cooperazione;

Ogni iscritta/o a Fronte Popolare ha il diritto di:

  1. contribuire, liberamente e collegialmente, all’elaborazione della linea politica, prendendo parte attiva alle discussioni ed alle deliberazioni della propria organizzazione di base;
  2. esercitare l’elettorato passivo e attivo;
  3. elaborare proposte da far pervenire agli organismi direttivi preposti, i quali sono tenuti a prenderle in considerazione, e muovere critiche, nelle opportune sedi interne, a qualsiasi compagna/o e organismo dirigente per deficienze ed errori;
  4. conoscere le critiche e gli addebiti che vengono mossi alla sua attività e alla sua condotta, in modo da poter far valere le proprie ragioni, e avere la possibilità di appellarsi agli organismi dei livelli superiori, in caso di sanzioni ritenute ingiustificate o eccessive;
  5. avere da tutte/i le/i compagne/i un trattamento di fraterna solidarietà;
  6. uscire dall’organizzazione presentando delle dimissioni motivate e individuali. In tale caso, la/il Segretaria/o della Sezione cui la/il compagna/o dimissionaria/o afferisce deve tentare un chiarimento con quest’ultima/o.

Art. 3 – La/il simpatizzante

La qualità di simpatizzante di Fronte Popolare si acquisisce su base annuale, tramite il rilascio di un’apposita tessera da parte della sezione territoriale di competenza o dell’Esecutivo e previo il pagamento di una quota stabilita annualmente dall’Assemblea Politica. Essa costituisce una modalità di affiancamento al lavoro politico dell’organizzazione per tutte/i coloro che, residenti in Italia o all’estero e senza distinzione di cittadinanza, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e decidano di formalizzare il proprio sostegno all’azione politica di Fronte Popolare con questa formula.

L’adesione come simpatizzante non corrisponde allo status di iscritta/o effettivo e può essere commutata in adesione all’organizzazione ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, su richiesta della/del simpatizzante alle istanze statutariamente preposte a valutare le domande d’iscrizione a Fronte Popolare. A questo fine, l’istanza preposta all’ammissione della/del nuova/o iscritta/o potrà valutare se considerare i mesi di adesione come simpatizzante come periodo di pre-militanza ai sensi dell’art. 1 comma 5 dello statuto, prendendo in considerazione il tipo di apporto offerto dalla/dal simpatizzante alla vita dell’organizzazione.

Non può accedere all’adesione come simpatizzante chi sia iscritto ad organizzazione politica diversa da Fronte Popolare, salvo il caso di residenti all’estero iscritte/i ad organizzazioni politiche di sinistra del paese di residenza: in tal caso, la compatibilità dell’adesione come simpatizzante a Fronte Popolare con la qualità di iscritta/o all’organizzazione politica estera sarà vagliata dalla Segreteria centrale.

È incompatibile con la qualità di simpatizzante di Fronte Popolare l’adesione a organizzazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza.

Art. 4 – Impegni e diritti del simpatizzante

La/il simpatizzante di Fronte Popolare s’impegna a:

  1. mantenere un comportamento di correttezza e franchezza nei confronti dell’organizzazione ed essere leale e fraterna/o nei confronti delle/dei compagne/i tutte/i;
  2. contribuire, secondo le proprie possibilità e disponibilità, alla diffusione degli orientamenti politici e delle campagne portate avanti dall’organizzazione.

La/il simpatizzante di Fronte Popolare ha il diritto di:

  1. partecipare alle riunioni plenarie dell’organizzazione di cui all’art. 15 con diritto di parola, ma senza diritto di voto per i casi di votazioni previsti in tali occasioni;
  2. essere invitata/o alle riunioni plenarie dell’organizzazione territoriale di riferimento, prendendovi parte con diritto di parola, ma senza diritto di voto deliberativo, né elettorato attivo o passivo;
  3. essere costantemente informata/o dell’attività svolta dall’organizzazione;
  4. elaborare proposte da far pervenire agli organismi direttivi preposti, i quali saranno tenuti a prenderle in considerazione;
  5. conoscere le critiche e gli addebiti che vengono mossi alla sua condotta, in modo da poter far valere le proprie ragioni, e avere la possibilità di appellarsi agli organismi dei livelli superiori, in caso di sanzioni ritenute ingiustificate o eccessive;
  6. avere da tutte/i le/i compagne/i un trattamento di fraterna solidarietà;
  7. recedere dalla qualità di simpatizzante in qualsiasi momento con comunicazione motivata e individuale.

Le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del dettato del presente regolamento sono: richiamo orale, richiamo scritto e revoca della qualità di simpatizzante.

II. Vita interna

Art. 5 – Il centralismo democratico

La vita interna dell’organizzazione è retta secondo i principi del centralismo democratico, di cui sono elementi fondamentali:

– L’elezione di tutti gli organismi e il diritto alla rimozione di qualunque eletta/o da parte del collettivo che la/lo ha eletta/o, con consenso o a maggioranza;

– L’obbligo per gli organismi dirigenti di rendere conto regolarmente delle proprie attività e considerare attentamente le critiche ricevute;

– Il carattere vincolante per tutti gli organismi delle decisioni degli organismi superiori assunte nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze e l’obbligo per tutti gli organismi di rendere conto della propria attività agli organismi di responsabilità superiore;

– La libera espressione delle opinioni di tutte/i le/i militanti e loro attenta considerazione e dibattito;

– L’adempimento da parte di tutte/i le/gli iscritti delle decisioni prese con consenso o a maggioranza;

– Il potere di decisione e iniziativa di tutti gli organismi nell’ambito della propria sfera di azione, nel quadro dei principi statutari, della linea politica dell’organizzazione e delle decisioni prese dagli organismi di responsabilità superiore;

– Il lavoro collettivo e la direzione collettiva, tendenti alla ricerca continua della sintesi;

– Il divieto di costituire o partecipare a frazioni, cioè gruppi o tendenze organizzate che sviluppano attività su iniziative o proposte proprie.

Art. 6 – Disciplina e sanzioni disciplinari

La disciplina è fattore fondamentale per assicurare compattezza ed efficacia d’azione. Essa è obbligatoria per tutte/i le/gli iscritte/i, indipendentemente dal ruolo occupato.

Data la volontaria mancanza di organismi di controllo nell’organizzazione, saranno gli organismi dirigenti a ricorrere, motivandole accuratamente, a sanzioni disciplinari nei confronti di una/un compagna/o, da intendersi sempre come estrema misura cui ricorrere per richiamarla/o all’adempimento dei suoi doveri. Le sanzioni disciplinari previste sono: il richiamo orale, il richiamo scritto, la destituzione dalla carica, la sospensione e, in situazioni gravi e irrimediabili, l’espulsione.

Il presente articolo regola anche la funzione di garanzia esercitata nei confronti delle/dei simpatizzanti. Le sanzioni previste per loro in caso di mancato rispetto del dettato statutario sono: richiamo orale, richiamo scritto e revoca della qualità di simpatizzante.

La prima istanza di garanzia è quella di Sezione, definita dalla carta organizzativa di cui all’art. 8, la seconda è l’AP.

III. Struttura organizzativa

Art. 7 – Caratteri generali della struttura organizzativa

L’organizzazione interna di Fronte Popolare è concepita in modo da poter garantire al meglio il dispiegamento dell’attività politica. Fronte Popolare è suddiviso in Sezioni territoriali.

Per meglio sviluppare l’elaborazione e la proposta in merito a singoli temi, a fianco di tale strutturazione verticale se ne affianca una seconda costituita dalle Commissioni tematiche, la cui natura e il cui numero, a seconda delle necessità operative del momento, vengono stabiliti dall’AP.

Le Commissioni tematiche non costituiscono elemento deliberativo, bensì elaborativo e consultivo in rapporto all’attività degli organismi dirigenti centrali.

Art. 8 – La Sezione

La Sezione è l’organizzazione di base di Fronte Popolare. Viene costituita su base provinciale, su delibera dell’AP e con la celebrazione di un Congresso costitutivo, con un numero minimo di nove iscritte/i. In casi eccezionali è ammessa la costituzione di Sezioni con riferimento territoriale diverso da quello provinciale, su deliberazione dell’Esecutivo.

La Sezione definisce la propria organizzazione interna con una carta organizzativa approvata in occasione del Congresso di costituzione, oppure di un Congresso ordinario o straordinario. Essa dovrà obbligatoriamente prevedere la designazione di una/un Segretario, una/un tesoriere, una/un incaricato per le questioni disciplinari e individuare l’organismo cui viene demandata la funzione di prima istanza di garanzia.

Tale carta organizzativa dovrà essere sottoposta a ratifica da parte del Congresso centrale dell’organizzazione o, se approvata in occasione di un Congresso costitutivo o straordinario della Sezione, convocato dunque al di fuori del percorso congressuale dell’intera organizzazione, da parte dell’AP con voto favorevole dei due terzi delle/dei componenti.

In caso di necessaria ratifica da parte dell’AP, le funzioni direttive designate dalla Sezione avranno cinque giorni di tempo a decorrere dall’approvazione della carta organizzativa per inoltrarla all’AP tramite la sua presidenza di turno. L’AP dovrà provvedere al voto di ratifica entro un mese dalla ricezione.

Il diniego di ratifica della carta organizzativa di una Sezione è ammesso solo per incompatibilità con il dettato statutario.

In caso di diniego della ratifica da parte del Congresso centrale, questo avrà facoltà di procedere direttamente a sanare gli elementi d’incompatibilità statutaria ravvisati, di concerto con la delegazione della Sezione interessata presente ai lavori e con voto a maggioranza qualificata dei due terzi delle/dei partecipanti al Congresso con diritto di voto.

In caso di diniego di ratifica da parte dell’AP, quest’ultima dovrà fornire alla Sezione una motivazione scritta con l’indicazione vincolante dei passaggi da modificare ai fini della ratifica. L’AP dovrà provvedere a notificare tale motivazione alle funzioni direttive designate dalla Sezione, entro cinque giorni dalla sua approvazione. A quel punto, la Sezione dovrà convocare entro un mese un’assemblea plenaria delle/degli iscritte/i per accogliere le modifiche contenute nelle motivazioni dell’AP, la quale avrà quindi due settimane per procedere alla ratifica con voto favorevole dei due terzi delle/dei componenti.

All’atto della ratifica, che sancisce la sua conformità ai principi e al dettato del presente Statuto, la carta organizzativa della Sezione diviene allegato allo Statuto stesso e acquisisce rango di fonte statutaria. La sua modifica sarà pertanto possibile solo secondo le seguenti modalità:

  • tramite convocazione di assemblea plenaria delle/degli iscritte/i della Sezione, che dovrà vedere la partecipazione minima della metà più uno delle/degli aventi diritto al voto al momento della votazione e il voto favorevole dei due terzi delle/dei presenti;
  • in occasione di un Congresso ordinario o straordinario regolarmente convocato.

In ogni caso, la carta organizzativa modificata dovrà essere nuovamente sottoposta a procedura di ratifica secondo le procedure sopra descritte.

Art. 9 – La Cellula

Laddove non sussistano le condizioni per la formazione di una Sezione, al fine di favorire il radicamento dell’organizzazione in nuovi territori, l’AP può autorizzare la costituzione di Cellule territoriali, di luogo di studio o di lavoro, direttamente dipendenti dagli organismi dirigenti centrali, con un numero minimo di tre iscritte/i.

Tali Cellule dispiegano, nella realtà a cui guardano, l’attività stabilita dagli organismi dirigenti centrali, stimolano il dibattito tra le/i loro componenti tanto sui temi specifici di lavoro quanto sulla linea politica generale e sulle questioni teoriche e di analisi.

Le Cellule così costituite devono designare al proprio interno una/un responsabile, incaricata/o di rappresentarle, convocarne le riunioni, coordinarne il lavoro interno e monitorare e verificare l’esecuzione delle decisioni della Cellula stessa e degli organismi superiori.

In questo caso, la prima istanza di garanzia è rappresentata dall’assemblea delle/degli iscritte/i della Cellula.

Le cellule così costituite sono istanza congressuale.

Art. 10 – Il Congresso

Il Congresso viene convocato di norma ogni tre anni sulla base di un regolamento approvato dall’AP. La convocazione del Congresso può essere rinviata, allo scadere del periodo triennale, per un massimo di 18 mesi, con provvedimento motivato assunto dall’AP a maggioranza di due terzi.

Prima della scadenza triennale, si può procedere alla convocazione di un Congresso straordinario su deliberazione dell’AP a maggioranza di due terzi delle/dei componenti o se richiesto da almeno un terzo degli iscritti.

Il Congresso è il massimo organo decisionale di Fronte Popolare e ha il compito di discutere, definire e approvare la linea politica, di rinnovare gli organismi dirigenti in ogni livello e di modificare lo Statuto.

Sono istanze congressuali la Sezione provinciale e il livello centrale, salvo le eccezioni previste all’art. 9.

IV. Organismi dirigenti

Art. 11 – L’Assemblea Politica

Nel periodo tra due congressi, l’Assemblea politica (AP) è l’organismo che dirige l’attività di Fronte Popolare, assumendosi la responsabilità di tracciarne, in accordo con le risoluzioni del Congresso, l’orientamento superiore del lavoro politico, culturale e organizzativo. Si riunisce in seduta plenaria sulla base di un calendario annuale da essa stessa stabilito ed è convocata e presieduta dalla/dal componente di turno dell’Esecutivo, sulla base di una turnazione annuale fissata all’inizio del mandato ricevuto dal Congresso.

L’AP è suddivisa in tre Commissioni: politica interna, politica internazionale e politiche di movimento, ciascuna presieduta da una/un componente dell’Esecutivo che ne è responsabile e ne coordina i lavori. Tali Commissioni operano come esecutivi settoriali; l’AP definisce il numero delle/dei loro componenti e gli incarichi di lavoro che devono essere attribuiti al loro interno per assicurare l’articolazione e la continuità dell’azione politica dell’organizzazione.

All’AP sono demandati i compiti di garanzia e vigilanza sull’applicazione del presente Statuto, per i quali il Congresso individua tra i suoi componenti una/un responsabile specifica/o che non può formare parte dell’Esecutivo e opera come componente della Commissione politica interna.

L’AP vigila sul corretto impiego delle risorse finanziarie dell’organizzazione e nomina tra i suoi componenti un tesoriere centrale, cui viene demandato il compito di coordinare le attività economiche e di autofinanziamento delle sezioni territoriali e che fa parte di diritto dell’Esecutivo.

All’AP viene demandato il compito di convocare il Congresso e stilarne il regolamento.

L’AP viene eletta dal Congresso, contemperando il criterio della selezione dei quadri con quello della rappresentatività territoriale. Il numero massimo dei suoi componenti è di tredici compagne/i. Le/i Segretari/e di Sezione fanno parte di diritto dell’AP, ma non partecipano alla composizione delle tre Commissioni in cui essa si articola.

Nell’intervallo tra due congressi, in caso d’incremento di almeno un terzo dei membri dell’organizzazione o di fondazione di una nuova struttura territoriale, allo scopo di salvaguardare la propria rappresentatività, l’AP ha la facoltà di procedere a un incremento proporzionale dei propri componenti oltre le/gli undici compagne/i. Tali incrementi devono essere sottoposti all’approvazione di tutte/i le/gli iscritte/i secondo le procedure descritte nell’art. 16.

Art. 12 – L’Esecutivo

L’Esecutivo orienta e dirige il lavoro quotidiano e assicura il controllo sull’esecuzione degli incarichi correnti indicati dall’AP.

È eletto dal Congresso tra i membri dell’AP ed è convocato e presieduto secondo la turnazione annuale fissata dall’AP. Il numero dei suoi effettivi è di tre compagne/i, denominate/i “Incaricate/i”: Incaricata/o per la politica interna, per la politica internazionale e per le politiche di movimento. A ciascuna/o spetta la responsabilità del coordinamento e la direzione politica dei lavori di una delle Commissioni dell’AP previste ai sensi dell’art. 11.

Dell’Esecutivo fa parte di diritto la/il Tesoriera/e, come quarta/o componente

Art. 13 – Elezione degli organismi dirigenti

Gli organismi dirigenti vengono eletti dalle relative istanze congressuali sulla base di un regolamento stilato dall’AP contestualmente alla convocazione del Congresso, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

Art. 14 – Cooptazioni

In tutti gli organismi dirigenti è possibile la cooptazione di una/un nuova/o compagna/o, stabilita dall’organismo in questione e approvata dallo stesso a maggioranza assoluta. Essa è possibile qualora si siano resi vacanti posti negli organismi dirigenti o in casi di esigenze particolari, al fine di consentire la massima efficienza dello stesso organismo dirigente.

V. Partecipazione degli iscritti delle/degli iscritte/i

Art. 15 – Le Riunioni plenarie

Al fine di favorire la partecipazione diretta delle/degli iscritte/i e delle/dei simpatizzanti a tutti i livelli della vita interna dell’organizzazione, è stabilita la convocazione di Riunioni plenarie in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque all’anno.

Tali Riunioni avranno la funzione di approfondire aspetti della linea politica dell’organizzazione e favorire la formazione delle/dei compagne/i. Qualora a una plenaria partecipi la metà più uno delle/degli iscritte/i, essa potrà approvare mozioni d’indirizzo vincolanti per gli organismi dirigenti.

Le/gli iscritte/i partecipano alle Riunioni con diritto di parola e di voto. Le/i simpatizzanti partecipano con diritto di parola, ma non con diritto di voto.

La convocazione delle Riunioni plenarie spetta all’AP, che determina l’ordine del giorno e individua le modalità di svolgimento di concerto con gli organismi esecutivi di Sezione e le/i responsabili delle Cellule costituite ai sensi dell’art. 9, provvedendo all’invio della convocazione entro dieci giorni prima della data di svolgimento.

Gli organismi esecutivi di Sezione e le/i responsabili delle Cellule costituite ai sensi dell’art. 9, dovranno incaricarsi di garantire la massima partecipazione delle/dei compagne/i, segnalando all’AP situazioni di potenziale difficoltà e proponendo misure per sopperirvi.

Tutte/i le/gli iscritte/i hanno diritto di proporre punti all’ordine del giorno delle assemblee, provvedendo a darne comunicazione all’Esecutivo entro una settimana dallo svolgimento dell’Assemblea.

Art. 16 – Referendum interni

Su questioni di particolare rilevanza politica, l’AP potrà convocare consultazioni referendarie vincolanti tra le/gli iscritte/i. Avranno in tal caso diritto di voto le/gli iscritte/i con tessera validamente emessa entro la data d’indizione della consultazione.

L’AP provvederà a definire il quesito, le modalità e i tempi di svolgimento del referendum, che non potranno in nessun caso eccedere le sei settimane dalla deliberazione con cui esso viene indetto.

La convocazione di un referendum potrà essere richiesta anche dall’attivo plenario di una Sezione, con voto a maggioranza di due terzi delle/degli iscritti presenti, o su iniziativa di un terzo degli iscritti. In questo caso, l’AP provvederà a valutare la compatibilità della formulazione proposta del quesito con il dettato statutario e a deliberare in merito entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, fissando contestualmente la data di svolgimento del referendum entro un periodo di tempo non superiore alle sei settimane dalla data di deliberazione. L’AP ha facoltà di apportare modifiche alla formulazione del quesito depositata dalle/dai proponenti, ma solo limitatamente alla garanzia di conformità rispetto al dettato statutario. L’AP provvede a dar comunicazione di tali modifiche alle/ai proponenti entro tre giorni dalla deliberazione delle stesse.

In nessun caso l’AP potrà deliberare il diniego di svolgimento del referendum proposto a norma del comma precedente. È ammesso ricorso delle/dei richiedenti contro le modifiche apportate dall’AP alla formulazione del quesito da loro presentate, entro una settimana dalla ricezione della comunicazione di tali modifiche. Il ricorso andrà inoltrato alla/al responsabile della funzione di garanzia in seno all’AP, che ne darà comunicazione alla presidenza dell’organismo esprimendo un parere di merito. L’AP dovrà pronunciarsi sul ricorso entro non oltre tre giorni dal deposito del ricorso. Lo svolgimento di questo iter non potrà motivare alcun posticipo della data prevista per lo svolgimento del referendum.

Il testo definitivo del quesito dovrà essere trasmesso a tutte/i le/gli iscritte/i, e per conoscenza alle/ai simpatizzanti, entro venti giorni prima dello svolgimento della consultazione.

Art. 17 – La Commissione femminista

Fanno parte di diritto della Commissione femminista tutte le compagne iscritte o simpatizzanti di Fronte Popolare. Possono partecipare ai suoi lavori tutti i compagni che ne facciano richiesta alla presidenza della Commissione stessa.

La Commissione opera, nei limiti determinati dalla line politica generale dell’organizzazione e dal presente Statuto, per promuovere lo sviluppo di una cultura emancipatrice, anti-patriarcale, anti-machista e anti-sessista all’interno di Fronte Popolare. Le viene inoltre riconosciuta, entro i limiti sopra descritti, l’autonomia d’iniziativa politica verso l’esterno sulle questioni di sua competenza.

La Commissione ha facoltà di ammettere a partecipare ai propri lavori anche compagne non aderenti all’organizzazione secondo nessuna formula, dandone puntuale comunicazione all’AP.

La Commissione rendiconta la propria attività all’AP, che esercita su di essa una funzione di garanzia e indirizzo.

La Commissione elegge al suo interno una responsabile, che è componente dell’AP e, nel suo seno, della Commissione politiche di movimento.

VI. Patrimonio

Art. 18 – Il patrimonio di Fronte Popolare è costituito dai proventi delle quote di adesione annuale, da oblazioni, da lasciti, da donazioni, da ogni bene mobile e immobile acquistato con le risorse dell’organizzazione e da ogni altro provento conseguito, nel rispetto delle normative vigenti, al fine del perseguimento e del supporto delle attività stabilite.

VII. Comunicazione e stampa

Art. 19 – I mezzi di comunicazione e le attività editoriali, siano esse cartacee o telematiche, si ispirano alla linea politica, alle posizioni, agli orientamenti e alle necessità tattiche dell’organizzazione. L’AP ha il compito di controllare che i contenuti non si allontanino e non siano contrapposti alle posizioni ufficiali dell’organizzazione e d’indicare gli eventuali incarichi di responsabilità editoriali.

VIII. Simboli

Art. 20 – La tessera

La tessera è il documento che attesta la regolare iscrizione a Fronte Popolare ed è rinnovata annualmente, attraverso il pagamento di un contributo la cui quota è stabilita dall’AP.

La tessera, per essere valida, deve recare la firma della/del Segretaria/o della Sezione, che ne deve curare la consegna all’iscritto, e della/del componente dell’Esecutivo incaricata/o della presidenza di turno dell’AP.

La tessera è un documento prezioso che ogni compagno che ne è titolare deve custodire accuratamente.

Art. 21 – Il simbolo, la bandiera, gli inni

Il simbolo ufficiale di Fronte Popolare è costituito da una stella rossa a cinque punte, inclinata verso sinistra, che sormonta un gambo verde con una foglia viola sul lato destro. Esso può essere accompagnato alla dicitura “Fronte Popolare” riportata per esteso, su due righe e con allineamento a destra in carattere Dax (Bold), con il simbolo sovrapposto alla prima lettera “o” della parola “popolare”, oppure riportato a destra della sigla “FP” in carattere Dax (Bold).

La bandiera ufficiale è un drappo rosso rettangolare con, in posizione centrale, il simbolo sopra descritto. Ai fini dell’utilizzo in manifestazioni pubbliche, è prevista anche la produzione di bandiere che rechino il simbolo ufficiale dell’organizzazione su fondo viola e verde.

Gli inni di Fronte Popolare sono l’Internazionale e Bandiera Rossa; ogni iscritto deve conoscerli.

IX. Modifiche allo Statuto

Art. 22 – Il presente Statuto può essere sempre modificato dal Congresso, a maggioranza semplice dei delegati. Solo il Congresso potrà apportare modifiche al Preambolo.

L’articolato dello Statuto, escluso quindi il Preambolo, potrà essere modificato o integrato dall’AP con votazione dei due terzi dei suoi componenti. In tal caso, l’AP sarà tenuta a indire un referendum confermativo secondo i termini stabiliti dall’art. 16.

Disposizioni finali

Per qualsiasi questione non contemplata da questo Statuto, vigono i regolamenti interni che, elaborati ed approvati dagli organismi dirigenti centrali, hanno carattere dirimente.

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ALLEGATO 1 – CARTA ORGANIZZATIVA DELLA SEZIONE DI MILANO

 

Art. 1 – Caratteri generali della struttura organizzativa

L’organizzazione interna di Fronte Popolare Milano è concepita in modo da poter soddisfare al meglio il dispiegamento della linea politica. Fronte Popolare Milano è una Sezione territoriale dell’organizzazione Fronte Popolare, al suo interno è suddivisa in Cellule.

Art. 2 – La Cellula

La Cellula è l’organizzazione di base di Fronte Popolare Milano. Essa viene costituita, su deliberazione del Direttivo di Sezione di Milano, su base territoriale (di quartiere, di comune, di più comuni limitrofi), di studio o di lavoro e deve comprendere un numero minimo di tre iscritte/i. Essa dispiega, nella realtà a cui guarda, l’attività stabilita dalla Sezione di cui è parte e incoraggia e stimola il dibattito tra le/i sue/suoi componenti tanto sui temi specifici di lavoro che le si pongono quanto sulla linea politica generale e sulle questioni teoriche e di analisi.

La Cellula discute al proprio interno e propone, con consenso o a maggioranza, al Direttivo di Sezione una/un Responsabile, incaricato di rappresentarla, convocarne le riunioni, coordinarne il lavoro interno e monitorare e verificare l’esecuzione delle decisioni della Cellula stessa e degli organismi superiori. Il Direttivo di Sezione può respingere la proposta della/del Responsabile di Cellula con motivazione scritta, rimandando alla Cellula stessa la proposta di una/un nuova/o Responsabile. Tale decisione motivata e/o le sue motivazioni possono essere impugnate presso l’istanza disciplinare centrale.

Qualora la Cellula divenisse troppo numerosa per assicurare una efficace attività di militanza, essa deve essere suddivisa in più Cellule dal Direttivo della Sezione. Quest’ultimo, sentito il parere della Cellula in questione, procederà in modo da assicurare una nuova suddivisione omogenea e razionale, in grado di assicurare efficienza all’organizzazione tutta.

Di norma la Cellula non costituisce livello congressuale.

Art. 3 – La Sezione

La Sezione è l’organizzazione di Fronte Popolare Milano immediatamente superiore alla Cellula.

La Sezione ha il compito di formulare gli orientamenti politici e le priorità di lavoro cui le Cellule devono conformarsi nella loro attività. Ha il compito di promuovere gruppi di lavoro tematici e collaborazioni inerenti alle finalità statutarie.

La Sezione è retta da un Direttivo composto da massimo cinque membri eletto dal Congresso della Sezione, all’interno del quale si distribuiscono specifiche funzioni alle/ai singole/i compagne/i e si individua una/un Segretaria/o di Sezione. Il Congresso della Sezione nomina altresì una/un Tesoriera/e esterno al Direttivo, ma che partecipa ai lavori di questo come invitata/o permanente.

L’Assemblea della Sezione è la periodica riunione di tutti gli iscritti della Sezione, indetta dal Direttivo o su richiesta di almeno un terzo delle/degli iscritte/i.

Art. 4 – Il Congresso di Sezione

Il Congresso di Sezione viene convocato di norma ogni tre anni sulla base di un regolamento approvato dal Direttivo di Sezione. Può essere convocato, in modo del tutto eccezionale, se ritenuto opportuno dal Direttivo di Sezione o se richiesto da almeno un terzo delle/degli iscritte/i.

Il Congresso di Sezione è il massimo organo decisionale di Fronte Popolare Milano e ha il compito di discutere, definire e approvare la linea politica, di rinnovare gli organismi dirigenti in ogni livello e di modificare la Carta Organizzativa in conformità alle prescrizioni contenute nell’art. 8 dello Statuto di Fronte Popolare.

Art. 5 – Istanze disciplinari

Il Direttivo di Sezione nomina durante ogni Congresso di Sezione un/una Responsabile delle questioni disciplinari della Sezione, le cui mansioni sono di controllo del corretto operato organizzativo della Sezione e di tutti i suoi membri. Le eventuali questioni disciplinari possono essere riferite da ogni iscritto/a al Responsabile, il/la quale può allo stesso modo porle all’attenzione del Direttivo di Sezione. Il Direttivo di Sezione funge da organo allargato per la discussione e la risoluzione delle controversie disciplinari.

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ALLEGATO 2 – CARTA ORGANIZZATIVA DELLA SEZIONE DI TORINO

 

Art. 1 – Caratteri generali della struttura organizzativa

L’organizzazione interna di Fronte Popolare Torino è concepita in modo da poter soddisfare al meglio il dispiegamento della linea politica. Fronte Popolare Torino è una Sezione territoriale dell’organizzazione nazionale Fronte Popolare, e al suo interno si compone di un’assemblea degli iscritti, un tesoriere, un garante ed un segretario di sezione.

Art. 2 – L’assemblea degli iscritti

L’assemblea degli iscritti di Fronte Popolare Torino è l’organo di indirizzo politico e organizzativo di Torino; è costituita, con un numero minimo di nove iscritte/i, su base provinciale. Rappresenta l’istanza decidente sulle questioni disciplinari dell’organizzazione torinese.

L’assemblea ha il compito di formulare gli orientamenti politici e le priorità di lavoro dell’organizzazione stessa. Ha il compito di promuovere gruppi di lavoro tematici e collaborazioni inerenti alle finalità statutarie. Essa dispiega l’attività stabilita collegialmente e incoraggia e stimola il dibattito tra le/i sue/suoi componenti tanto sui temi specifici di lavoro che le si pongono quanto sulla linea politica generale e sulle questioni teoriche e di analisi. Discute al proprio interno e propone, con consenso e/o a maggioranza.

L’Assemblea è presieduta dal segretario di sezione, che si occupa di convocare le riunioni e proporre l’ordine del giorno.

Su richiesta di almeno un terzo delle/degli iscritte/i può essere indetta un’assemblea straordinaria.

Art. 3 – Il segretario di sezione

Il segretario di sezione viene eletto dal congresso di sezione. Il suo ruolo è quello di rappresentare l’organizzazione territoriale, raccogliere le istanze delle/degli iscritte/i e coordinare i lavori della sezione.
Può essere sostituito entro la scadenza del mandato congressuale tramite votazione del 51% dell’assemblea degli iscritti di Fronte Popolare Torino, che si esprime in quella direzione, senza necessità che si svolga un ulteriore congresso.

Art. 4 – Il Congresso di Sezione

Il Congresso di Sezione viene convocato di norma ogni tre anni sulla base di un regolamento approvato dall’assemblea degli iscritti. Può essere convocato, in modo del tutto eccezionale, se ritenuto opportuno dal segretario, dal tesoriere e dal garante congiuntamente, o se richiesto da almeno un terzo degli iscritti di Torino.

Il Congresso di Sezione è il massimo organo decisionale di Fronte Popolare Torino ed ha il compito di discutere, definire ed approvare la linea politica, di rinnovare gli organismi dirigenti in ogni livello e di modificare la Carta Organizzativa.